Art. 8 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 8

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: Art. 263-bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). - L'imputato può ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.
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