Art. 6
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 199 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.
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