Art. 4 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 4

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 183 del codice di procedura penale è inserito il seguente: Art. 183-bis. (Restituzione in termini - Effetti della restituzione). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non può essere conceduta più di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento. L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si può concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza. Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, è competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione può essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione.
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