Art. 3 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 3

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
L'art. 179 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: Art. 179. (Nullità delle notificazioni). - La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non è stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.
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