Art. 20
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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