Art. 2 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 2

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 177 del codice di procedura penale è inserito il seguente: Art. 177-bis. (Notificazione all'imputato all'estero). - Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede. Questa formalità non sospende nè ritarda il procedimento. Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
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