Art. 18
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente:
Art. 317-bis. (Perizia urgente). - Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater.
Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.
In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 323.
Storico versioni
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