Art. 18 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 18

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente: Art. 317-bis. (Perizia urgente). - Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater. Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale. In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 323.
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