Art. 17 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 17

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
L'art. 317 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: Art. 317. (Poteri direttivi del giudice nella perizia) - Il giudice dirige la perizia, e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente. Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'art. 324. Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici. Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'art. 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.
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