Art. 13 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 13

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: Art. 278. (Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria). - La libertà provvisoria può essere conceduta a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio. Art. 279. (Competenza relativa alla libertà provvisoria). - Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede alla istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. I provvedimenti concernenti la libertà provvisoria sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio. Sulla domanda di libertà provvisoria proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza. Art. 280. (Facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria). - Nei procedimenti di competenza, del tribunale o della corte di assise durante la istruzione sommaria la libertà provvisoria può essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato dal pubblico ministero. Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto è stabilito nell'art. 292. Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che provvede a norma dell'art. 279. Art. 281. (Facoltà di impugnazione della ordinanze sulla libertà provvisoria). - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nella istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria. Si applicano il terzo ed il quarto capoverso dell'art. 272-bis.
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