Art. 12 · LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Art. 12

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 277 del codice di procedura penale è inserito il seguente: Art. 277-bis. (Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei casi di concorso di causa estintiva della pena). - Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, può, in deroga agli articoli 253 e 259, con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, revocare l'ordine o il mandato di cattura e concedere la libertà provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.
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