Art. 10
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 272-bis. (Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni). - La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.
Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.
Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.
Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.
Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione.
La disposizione dei capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato o se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.
L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-06-18;517#art-10