Art. 9
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 20 dic 1975
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia. (1) (2)
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