Art. 8
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.
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