Art. 29 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Art. 29

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Per i titolari di pensione diretta di cui all' il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso e dell' in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.
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