Art. 27 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Art. 27

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall', quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria. Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta,
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