Art. 25 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Art. 25

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 31 mag 1955
Per le pensioni di cui all', ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato. Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.
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