Art. 25
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Per le pensioni di cui all', ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.
Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.
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