Art. 17
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell' del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell' del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell' venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
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