Art. 12
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell' della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche, quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.
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