Art. 10 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Art. 10

LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

In vigore dal 20 dic 1975
Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna. (1) (2)
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