Art. 1
LEGGE 11 aprile 1955, n. 380
In vigore dal 31 mag 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.
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