Art. 35 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Art. 35

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 12 dic 1962
I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta. La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purchè essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio.
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