Art. 33
LEGGE 11 aprile 1955, n. 379
In vigore dal 31 mag 1955
A partire dal 1 gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all' dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all' della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all' della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo - i cui valori unitari sono riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.
Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella B unita alla presente legge.
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