Art. 32 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Art. 32

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

In vigore dal 31 mag 1955
L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera b) dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera c) dell'articolo stesso, nonchè quello della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni. La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all' della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all' della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.
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