Art. 18 · LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

Art. 18

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.
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