Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 4 mag 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente nella Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Sarre relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-03-09;257#art-1