Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 apr 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.
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