Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 mar 1955
Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all' della presente legge potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - MATTARELLA - MEDICI - VIGORELLI - VILLABRUNA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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