Art. 1
1 / 4In vigore dal 22 mar 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1955-02-12;51#art-1