Art. 8
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228
In vigore dal 27 gen 1955
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.
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