Art. 3 · LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Art. 3

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

In vigore dal 27 gen 1955
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
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