Art. 13
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228
In vigore dal 27 gen 1955
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO
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