Art. 13 · LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Art. 13

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

In vigore dal 27 gen 1955
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228#art-13