Art. 10
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228
In vigore dal 27 gen 1955
Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.
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