Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 11 gen 1955
Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, il nuovo statuto dovrà adeguarsi ai criteri indicati nel numero 5) e nei numeri da 9) a 17) dell', nonché ai seguenti: a) accesso ai gradi iniziali delle carriere docente, direttiva ed ispettiva mediante concorso per esami e per titoli, salve le eccezioni previste dalle norme in vigore; b) mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore; c) tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione; d) sviluppo di carriera economica che assicuri alle categorie, oltre la conservazione delle posizioni giuridiche e di carriera acquisite, un trattamento adeguato, avendo riguardo alla particolare natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali del personale, non inferiore comunque a quello della complessiva carriera per gradi e qualifiche di cui all', n. 2). Per il personale contemplato nel presente articolo le norme, di cui all', saranno emanate su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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