Art. 4

Art. 4

4 / 12
In vigore dal 11 gen 1955
Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni richieste dal loro coordinamento, le norme emanate ai sensi dell', con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano con esse compatibili, restando escluso quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati dello Stato, per cui sarà provveduto a parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181#art-4