Art. 3
3 / 12In vigore dal 11 gen 1955
Le norme di cui all' saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare, composta di otto senatori e di otto deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi, nonché, in veste consultiva, di un rappresentante di ciascuna Confederazione sindacale riconosciuta dal. Ministero del lavoro secondo la vigente legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181#art-3