Art. 1
1 / 12In vigore dal 11 gen 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-12-20;1181#art-1