Art. 7
LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152
In vigore dal 31 dic 1954
I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui alla lettera a) del precedente art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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