Art. 6 · LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

Art. 6

LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

In vigore dal 6 mar 1962
Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.
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