Art. 5 · LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

Art. 5

LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

In vigore dal 31 dic 1954
Il Ministro per i trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato di guerra ed un ferroviere combattente
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-12-14;1152#art-5