Art. 3 · LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

Art. 3

LEGGE 14 dicembre 1954, n. 1152

In vigore dal 31 dic 1954
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purchè ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei. Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola.
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