Art. 8 · LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

Art. 8

LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

In vigore dal 8 gen 1955
Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - GAVA - TREMELLONI - VANONI - MATTARELLA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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