Art. 5 · LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

Art. 5

LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

In vigore dal 8 gen 1955
Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda Carboni italiani ed alla Società mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione: decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464; decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 621; decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1582; decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 197; legge 6 agosto 1948, n. 1050; legge 5 dicembre 1949, n. 925; legge 18 aprile 1950, n. 244; legge 9 novembre 1950, n. 911; legge 12 agosto 1951, n. 748; legge 23 marzo 1952, n. 197. Allo stesso titolo vanno considerati i finanziamenti dell'Azienda Carboni italiani alla Società mineraria carbonifera sarda, in dipendenza delle anticipazioni statali. La Società mineraria carbonifera sarda assume in proprio, le obbligazioni finanziarie contratte dall'Azienda Carboni italiani fino all'entrata in vigore della presente legge per la valorizzazione del bacino del Sulcis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-12-12;1178#art-5