Art. 4 · LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

Art. 4

LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

In vigore dal 8 gen 1955
Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. è assunto dalla Società mineraria carbonifera sarda. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sarà riconosciuto come una gestione speciale della, Società mineraria carbonifera sarda.
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