Art. 3 · LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

Art. 3

LEGGE 12 dicembre 1954, n. 1178

In vigore dal 8 gen 1955
Il liquidatore, di cui all', curerà, altresì l'alienazione delle azioni della Società mineraria della Venezia Giulia ed assumerà le liquidazioni della Società mineraria carbonifera "Arsa" e della Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.). Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato, ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni. Le azioni della Società mineraria carbonifera sarda, nonchè quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verrà assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sarà praticata la tariffa più favorevole.
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