Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 dic 1954
All'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.", sono aggiunte le parole: "L'Amministrazione può consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre EINAUDI GAVA - VANONI - ROMITA - VILLABRUNA DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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