Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 dic 1954
Ai numeri 1-a) e 2-a) della lettera A) dell' del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "chilogrammi 500 e chilogrammi 400" sono aggiunte rispettivamente le parole "fino a chilogrammi 680 esclusi" e "fino a chilogrammi 500 esclusi".
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