Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 dic 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta: "Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. "L'abbonamento è obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".
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