Art. 40 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158

Art. 40

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158

In vigore dal 7 mar 2011
È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio. Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente. È dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.
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