Art. 39 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158

Art. 39

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1158

In vigore dal 7 mar 2011
Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà. L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell', comma secondo, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
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