Art. 7
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:
a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;
b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;
c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;
d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;
e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;
f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;
g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.
Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale.
Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.
Storico versioni
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